[Turno 2] Report Senato 5016

Mikhail Mengsk

MSPAINT OVERTYRANT
Il Senato, nell'anno di esercizio 5016, ha deliberato quanto segue:

- E' stata espressa una CONDANNA unanime nei confronti dell'aggressione dei Tau ai danni dei Keelan. La mossa è evidentemente dettata da motivi imperialistici e utilizza come pretesto un caso diplomatico tutto sommato modesto come Casus Belli. E' chiaro che l'Impero Tau sta cercando di trarre vantaggio dai problemi interni dei Keelan. [-1 Stabilità ai Tau, tutti i membri del Senato hanno un Casus Belli contro i Tau]

- E' stata espressa una CONDANNA unanime nei confronti dell'atteggiamento aggressivo dell'Egemonia nei confronti dei liberi popoli di Aramyya, e di tutti coloro che vi abitano. Il Senato ha tenuto conto anche della repressione armata in corso nei pianeti del Sistema di Aramyya che lottano contro l'oppressione Egemone, nel formulare il proprio giudizio. [nessun malus Stabilità, tutti i membri del Senato hanno un Casus Belli contro l'Egemonia]

- E' stata approvata una CONVENZIONE GALATTICA riguardo l'uso delle Armi Biologiche. D'ora in poi qualunque aderente alla Convenzione riceverà un Casus Belli contro chiunque ne faccia uso. [Al momento vi aderiscono tutti i membri del Senato. Chi vorrà aderirvi potrà farlo postando nel forum delle Petizioni.]

- E' stata approvata una DELIBERA SENATORIALE che ha portato alla redazione di un Codice Commerciale Galattico* al quale tutti gli aderenti DEVONO uniformarsi. [Al momento vi aderiscono tutti i membri del Senato. Chi vorrà aderirvi potrà farlo postando nel forum delle Petizioni. Chi aderisce deve mettere un'azione di Ratifica Trattato in scheda.]

- E' stata approvata una MOZIONE DI ACCOGLIENZA nel Senato dell'Impero Klatan.



*Il testo del CCG:

1) La rescissione del contratto da parte dell'acquirente di una data merce è possibile previo avviso formale almeno 1 anno [un turno] prima. Se tale avviso non perviene, il fatto comporta il pagamento immediato di una penale pari alla metà del valore concordato della Rotta. L'acquirente da parte sua si impegna a dare tale preavviso.

2) In caso di mancata consegna di una data merce da parte di un'altra Fazione, questa si impegna a versare una somma pari alla metà del valore concordato della Rotta.

3) In caso di mancata consegna di una data merce da parte del contraente, questa si impegna a versare una somma pari alla metà del valore concordato della Rotta.

Queste penali non si applicano qualora l'interruzione delle consegne sia dovuta a cause di forza maggiore (esaurimento o sopravvenuta impossibilità di estrarre tale merce, pirateria, ecc).
 
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