Statuto SEATO

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SEATO
South-East Asia Treaty Organization
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Unity Peace Progress

Gli stati che sottoscrivono il presente trattato riaffermano il loro appoggio negli scopi e nei principi dello Statuto delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi. Si proclamano determinati a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà. Aspirano ad incrementare e promuovere il benessere e la stabilità del Sud Est Asiatico, e sono decisi ad unire i propri sforzi in una difesa collettiva per la salvaguardia della pace, della sicurezza e delle libertà.
Per questo aderiscono al seguente trattato Sud Est Asiatico:​

Articolo 1
Le parti riconoscono la piena e totale Sovranità degli stati firmatari del presente trattato e si considerano pari tra loro.
Articolo 2
Le parti si impegnano a promuovere le condizioni di stabilità e benessere nella regione del Sud Est Asiatico, sforzandosi ad eliminare ogni contrasto nelle loro politiche economiche internazionali e incoraggeranno la cooperazione economica tra ciascuna di loro o tutte.
Articolo 3
Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una o più di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una o più parti fosse minacciata.
Articolo 4
Le parti, con l’obbiettivo di assolvere più efficacemente agli obbiettivi del presente trattato, si impegnano a mantenere ed accrescere la loro capacità individuale e collettiva a resistere ad un attacco armato, agendo individualmente o congiuntamente.
Articolo 5
I
Le parti stabiliscono che un attacco armato contro una o più di esse sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza stabiliscono che, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti attaccate agendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, tramite l’azione che giudicherà necessaria, compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione del Sud Est Asiatico. Ogni attacco armato di questo genere sarà portato immediatamente all’attenzione degli organismi delle Nazioni Unite. Il presente articolo terminerà la sua funzione nel momento che, le Nazioni Unite avranno preso le necessarie misure per ristabilire le Sovranità nazionali e mantenere la pace e la sicurezza.
II
Per attacco armato contro una è più parti si considera un attacco armato:
- contro il territorio di una di esse, e contro qualsiasi rappresentanza di esse nell’intero globo;
- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino in qualsiasi parte o regione del globo.
Articolo 6
Le parti, sotto esplicito invito, si impegnano ad assicurare la Sovranità di una o più di esse tramite le azioni che giudicheranno necessarie, compreso l’uso della forza armata, in situazioni di instabilità interne caratterizzate da modi armati e violenti.
Articolo 7
Ciascuna parte dichiara che nessuno degli impegni internazionali attualmente in vigore tra essa e un’altra parte o uno stato terzo siano in contraddizione con le disposizione del presente Trattato e si obbliga a non sottoscrivere alcun impegno internazionale in contrasto con questo Trattato.
Articolo 8
Le parti istituiscono immediatamente un Consiglio nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata per assicurare e rendere operative le misure descritte negli articoli 4, 5 e 6.
Articolo 9
Le parti si impegnano ad istituire, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, nelle rispettive forze armate un comando adibito ad organizzare la difesa internazionale descritta negli articoli 5 e 6.
Articolo 10
L’ingresso nel presente Trattato è consentito solamente agli Stati del Sud Est Asiatico che ne facciano espressa richiesta, o che vengano invitati da una delle parti.
L’ingresso diviene effettivo solamente dopo l’accordo unanime di tutte le parti e il rispetto delle norme e dei valori del presente Trattato.
Articolo 11
Questo trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dalla parti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che lo hanno ratificato non appena le ratifiche di almeno un terzo dei firmatari saranno state depositate presso il governo del Commonwealth dell’Australia, ed entrerà in vigore nei confronti degli altri Stati dalla data del deposito delle loro ratifiche.
Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del governo del Commonwealth dell’Australia e le copie, debitamente autenticate, saranno trasmesse da questo governo ai governi degli altri stati firmatari.

Gennaio 2015,
Canberra.​

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Stati Firmartari del trattato:
Commonwealth dell'Australia, Nuova Zelanda, Regno di Thailandia, Repubblica delle Filippine, Malesia, Stato Indipendente della Papua Nuova Guinea, Isole Marshall, Repubblica di Nauru, Palau, Isole Solomon, Repubblica di Kiribati e Stato Indipendente di Samoa.​
 
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