"L'impero Ottomano ed il Regno d'Ungheria, consapevoli dei rapporti di pace e di guerra che intercorrono fra ciascuno di essi e gli altri regni, giungono alla stipula di un trattato di pace che prevede quanto segue:
1) per le questioni riguardanti territori confinanti con entrambi i regni si pone la necessità d'informare l'altra parte per evitare che futili motivi possano inficiare una pace duratura.
2) le parti convengono sulla formazione di una delegazione permanente (ambasciata) nelle rispettive capitali per dirimere eventuali questioni che stiano loro a cuore.
3) Le parti si impegnano a valutare aiuti, ove richiesto, all'altra parte firmataria in caso di conflitto. Tale aiuto verrà valutato, alla luce del sistema di alleanze presente, così da permettere una saggia ponderazione dei rischi e delle opportunità.
4) Verrà sempre concesso libero transito alle armate ottomane nei territori ungheresi purchè esse non sostino più di una settimana nello stesso luogo, non inficino la sicurezza delle popolazioni locali, non causino alcun danno alle stesse e transitino lontano dai centri abitati; di converso l'Impero Ottomano s'impegna a non bloccare l'accesso al mare e la navigazione delle navi ungheresi.
5) A dimostrazione della disponibilità delle parti alla pace viene deciso il matrimonio del principe ereditario ungherese Luigi con la cugina del Sultano Ottomano; inoltre viene ulteriormente concesso all'Impero Ottomano la costruzione di un proprio fondo commerciale presso il Banato.
6) Norma di sospensione: se uno dei regni firmatari sarà coinvolto in diatribe che mettano il trattato in posizione di rottura, esso dovrà essere esplicitamente dichiarato sospeso da uno dei due firmatari ma riprenderà valenza automatica sette anni (turno successivo) dopo il raggiungimento dello staus quo.
7) Viene riconosciuto l'Impero Ottomano come il legittimo erede dell'Impero Romano d'Oriente.
8) L'Impero Ottomano si impegna a dare accesso ai pellegrini che volessero raggiungere la Terrasanta per pregare indicando una Via dei Pellegrini.
1) per le questioni riguardanti territori confinanti con entrambi i regni si pone la necessità d'informare l'altra parte per evitare che futili motivi possano inficiare una pace duratura.
2) le parti convengono sulla formazione di una delegazione permanente (ambasciata) nelle rispettive capitali per dirimere eventuali questioni che stiano loro a cuore.
3) Le parti si impegnano a valutare aiuti, ove richiesto, all'altra parte firmataria in caso di conflitto. Tale aiuto verrà valutato, alla luce del sistema di alleanze presente, così da permettere una saggia ponderazione dei rischi e delle opportunità.
4) Verrà sempre concesso libero transito alle armate ottomane nei territori ungheresi purchè esse non sostino più di una settimana nello stesso luogo, non inficino la sicurezza delle popolazioni locali, non causino alcun danno alle stesse e transitino lontano dai centri abitati; di converso l'Impero Ottomano s'impegna a non bloccare l'accesso al mare e la navigazione delle navi ungheresi.
5) A dimostrazione della disponibilità delle parti alla pace viene deciso il matrimonio del principe ereditario ungherese Luigi con la cugina del Sultano Ottomano; inoltre viene ulteriormente concesso all'Impero Ottomano la costruzione di un proprio fondo commerciale presso il Banato.
6) Norma di sospensione: se uno dei regni firmatari sarà coinvolto in diatribe che mettano il trattato in posizione di rottura, esso dovrà essere esplicitamente dichiarato sospeso da uno dei due firmatari ma riprenderà valenza automatica sette anni (turno successivo) dopo il raggiungimento dello staus quo.
7) Viene riconosciuto l'Impero Ottomano come il legittimo erede dell'Impero Romano d'Oriente.
8) L'Impero Ottomano si impegna a dare accesso ai pellegrini che volessero raggiungere la Terrasanta per pregare indicando una Via dei Pellegrini.