[Serenissima Repubblica di S.Marco] Trattato commerciale con Siria

Toga!

Chosen one
*recante il vessillo del Leone di S.Marco*

Anno Domini 1194, cinquecentosettantaduesimo anno dall'Egira.

Qui elencati i punti condivisi del libro dei commerci aperto dalla Serenissima Repubblica di S.Marco e il sempre degno Sultanato di Siria. Le parti, amichevolemente, si impegnano al rispetto del seguente:


I: E' posto a tempo indeterminato un trattato commerciale tra la la città di Venezia e la sua Repubblica e il Sultanato di Siria

II: Venezia costruirà a sue spese la città costiera di Tripoli in Libano. Entro 8 anni dalla firma del presente trattato. Nella città di Tripoli sarà presente un quartiere veneziano che fungerà da ambasciata veneziana permanente. Il sultanato di Siria riconosce a Venezia il titolo di: أمة في نعمة الله (nazione nella grazia di Allah)
Venezia si impegna a costruire una sede della compagnia commerciale del Levante in Tripoli entro 8 anni dalla firma del presente trattato, le cui risorse che giungeranno saranno a totale uso e consumo del Sultanato di Siria previa tassazione di un terzo della quotazione della risorsa così come espressa nel Registro delle merci della Serenissima. Venezia si impegna a costruire altresì entro 8 anni la propria stazione/emporio commerciale ed una manifattura tessile il cui guadagno andrà per tre parti su quattro direttamente al Sultano. Le forniture tessili verranno garantite dalla Serenissima. Tasse e fiscalità generale sono da considerarsi a piena potestà del Sultano, tranne che per i dazi e le gabelle di qui al punto VIII et XI

III: Tripoli sarà sottoposta al dominio Siriano, solo il quartiere commerciale sarà trasformato in enclave veneziana esclusiva e indipendente, sui cui vigerà la legge della Repubblica di Venezia.

IV: I mercanti veneziani avranno libero accesso al Sultanato, e dovranno sfruttare le stazioni di cambio per muoversi velocemente e in sicurezza, con la stessa priorità dei corrieri del Sultano. Il Sultano di Siria garantisce il libero accesso verso la Persia a tutti i mercanti della Serenissima, salvo mutate situazioni politiche con l'Impero di Esfahan che non consentano il lasciapassare siriano.

V: E' rilasciata patente e potestà, ai mercanti provenienti dalla Serenissima e alle loro controparti siriane, di utilizzare lettere di cambio e pagherò per i propri commerci e per tutte le transazioni economiche con la Serenissima, senza l'obbligo di pagare direttamente in zecchini. L'ammontare massimo della copertura assicurativa è nell'ordine delle 15 togate d'oro, non cumulabili, ogni 4 anni ed è garantito dalla Zecca della Repubblica di S.Marco. Il balivo dell'ufficio esattoriale del quartiere Veneziano di Tripoli, fa fede in caso di ogni dibattimento in materia di diritto commerciale. La copertura assicurativa è garantita entro 4 anni dalla denuncia (che deve pervenire scritta alla Quarantia mercantile di Venezia) e dal comprovato giudizio dell'ufficio esattoriale ed è estesa a tutti coloro che commercino all'interno del quartiere veneziano di Tripoli.

VI: E' istituito un libro contabile contro la pirateria e il brigantaggio da parte della Repubblica di Venezia di mezza togata d'oro ogni quattro anni, libro che si accumulerà col passare del tempo a uso di risarcimento di eventuali danni commerciali in seguito a guerre o altro le parti in causa.

VII: Venezia manderà all'occorrenza Tecnici per favorire lo sviluppo del Sultanato in campo commerciale. Il sultanato di Siria invierà Tecnici per favorire lo sviluppo della repubblica in campo burocratico.

VIII: La Siria si impegna a commerciare con qualsiasi nazione non musulmana ESCLUSIVAMENTE IN REGIME DI COMPLETO MONOPOLIO attraverso Venezia. Riconosce a Venezia il diritto di esigere un pedaggio di 7 togate d'oro da stornare al proprio commercio privato a garanzia della concorrenza musulmana, modificabile ogni turno previa negoziato tra le parti.

IX: Venezia potrà costruire strutture commerciali liberamente nel territorio del Sultanato e migliorare il proprio quartiere commerciale in Tripoli, previo accordo in tal senso col Sultano. Tutte le costruzioni venete all'interno del quartiere commerciale di Tripoli sono di proprietà della Serenissima Repubblica di S.Marco.

X: Il Sultanato di Siria concede un'opzione esclusiva alla Serenissima riguardo la possibilità di ottenere monopoli su determinate risorse del Sultanato, previa contrattazione col Sultano. Altresì il Sultano concede l'eventuale possibilità di opzionare le rotte mercantili e carovaniere e gestirle per conto della Serenissima in territorio del sultanato.

XI: I dazi doganali nei confronti dei mercanti veneziani sono aboliti in tutto il territorio di proprietà del Sultano di Damasco. Venezia concede il decadimento del dazio doganale per le regioni di San Rebbo e Venezia. Sono mantenute le gabelle ai mercanti privati come per editti e leggi delle nazioni che firmano il presente contratto.

XII: La Serenissima Repubblica di Venezia accorda un deposito pari a 15 togate d'oro ogni 4 anni al Sultanato di Siria, La Zecca veneziana rinuncia ai diritti di signoraggio sull'argento coniato per conto del Sultano. Il denaro sarà custodito dalla Zecca della Serenissima in Venezia, attraverso un libro contabile al quale il Sultanato avrà libero accesso ogni qualvolta lo desidererà. L'ammontare andrà incontro a recuperi sui pesi metalliferi pari a 10 parti d'argento per ogni 100 utilizzate. I recuperi sui pesi dei metalli verranno incassati dalla Zecca in conseguenza di ogni prelievo da parte del Sultanato al proprio libro. Oltre le 30 togate d'oro richieste da Damasco, Venezia si riserva di concordare la linea di credito in maniera confidenziale.


XIII: Modifiche all'attuale contratto sono sempre da intendersi concordate tra le parti.


*firma del Doge di Venezia, Vitale Michiel*
 
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