[Repubblica di Trax] Leggi del Consiglio

... Analizzo la richiesta.

Procedo con l'indicizzazione dell'Argomento: ç Leggi Promulgate ç Trax ç Concilio ç Ordine Cronologico...

Query eseguita, visualizzare? [S/N] ?
blinkq.gif
 
Legge 1/b, Codice 5609hie1123

Legge del diritto di Concilio.

I
a) Ha diritto a sedere in Concilio ogni mercante il cui reddito annuo superi i 580.000 crediti Trax standard.
Tale diritto è assoluto e inviolabile, e supera ogni diritto di casta e/o famiglia.
b) Ha diritto a sedere in Concilio ogni mercante il cui reddito annuo superi i 380.000 crediti Trax standard, e dimostri un grado parentela fino al secondo con un membro attuale del concilio.
c) Ha diritto a sedere in Concilio ogni mercante il cui reddito annuo superi i 200.000 crediti Trax standard, e dimostri di essere figlio e/o consorte di un membro del concilio, attuale o di non oltre tre legislature precedenti.
d) Stante questi diritti, i membri del concilio sono posti in numero non maggiore a cinque, e non inferiore a tre, oltre al Vicerè (o Presidente) in carica. Per la composizione si attua il criterio della partecipazione al precedente concilio, e poi i commi a, b, c in ordine decrescente d'importanza.

II
a) Il Concilio resta in carica per tutta la durata del corso del regno Vicereale (o Presidenziale). Al termine il Concilio voterà il successore, scelto tra i membri possibili e quelli attuali, prima di decadere.
b) Ogni membro del Concilio ha diritto al voto, e a richiedere voti di sfiducia e voti di circostanza.
b2) Viene definito "voto di circostanza" il voto del concilio circa una decisione presa, a livello legislativo e/o economica e/o di politica estera, dal Governo della Repubblica. Qualora il voto sia avverso, con maggioranza relativa, esso abroga tale decisione.
b3) Viene definito voto di sfiducia una mozione per la rimozione dell'attuale Vicerè (o Presidente). Richiede per passare la maggioranza assoluta del Concilio.
c) Il Vicerè ha facoltà di varare un Governo, composto da massimo cinque membri, che si occupi delle politiche della Repubblica. I membri del Governo, qualora essi non siano membri anche del Concilio, hanno diritto di presenza e parola ma non di voto nelle sedute del Concilio.

III
a) Al Vicerè (o Presidente) è riconosciuta la massima autorità in ogni ambito della politica Traxiana, e quella assoluta in termini di guerra, difesa e ordine interno.
b) Ogni Vicerè (o Presidente) è liberamente rieleggibile, senza limiti di mandati.
c) Qualora decadesse dalla propria condizione di membro del Concilio, esso risulterebbe non rieleggibile.
 
Legge A, Codice 1/novo

Legge della Tetrarchia.

Io, Sentepeth Kujuh Therert, della famiglia di Haak, dichiaro quanto segue.
Io, Chan-Hal, della famiglia di Maahat, dichiaro quanto segue.
Io, Tarakex Kerax, della famiglia Kerax, dichiaro quanto segue.
Io, Haaleek Enrun, della famiglia Enrun, dichiaro quanto segue.


Da oggi il Concilio dei Mercanti è ufficialmente sciolto.
Al suo posto sorge la Camera dei Comuni, e quella dei Mercanti.
La Camera dei Comuni sarà composta da quattrocento rappresentanti, eletti secondo proporzione e in collegi uninominali tra tutti i pianeti della Tetrarchia di Trax.
La Camera dei Mercanti sarà composta da dieci rappresentanti per pianeta, scelti secondo censo tra i membri delle gilde dei mercanti regolarmente registrate presso il Ministero dei Commerci.

Il Consiglio della Tetrarchia sarà composto dai quattro Tetrarchi, che si assegnano questa carica vita natural durante, o fino alla volontaria rinuncia, o alla dimostrata incapacità di reggere il ruolo.
Essi regneranno su Trax per un anno ciascheduno come Primus, per poi cedere a rotazione il seggio fino al compimento di un ciclo.
Il Primus che inaugura questo ciclo è Tarakex Kerax, cui succederanno nell'Ordine Sentepeth Kujuh Therert, Chan-Hal e Haaleek Enrun, che sarà l'Ultimo dell'Ordine.
Durante il periodo in cui non è in carica il Tetrarca si vede riconosciuto il titolo di Ministro, secondo le sue capacità e le necessità di Trax.

Quando un Tetrarca dovesse venire a mancare, si procederà tramite una votazione congiunta della Camera dei Comuni e di quella dei Mercanti a scegliere il suo successore. Esso dovrà avere l'approvazione di almeno uno dei Tetrarchi in carica.
 
Legge C, Codice 3/novo

Costituzione di Trax.


PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Trax è una Repubblica Tetrarchica, fondata sul commercio.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico.

Art. 8.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 9.

L'ordinamento giuridico traxiano si conforma alle norme del diritto galattico generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati galattici.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione traxiano, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 10.

Trax ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 11

La bandiera della Repubblica è il tricorno traxiano: rosso, blu e acquamarina, a tre corna in rotazione di cui la rossa perpendicolare e maggiore, su disco dorato di eguali dimensioni.



PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 12.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 13.

Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 14.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 15.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 16.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 18.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 19.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami o sgravi fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 20.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 21.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 22.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 23.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 24.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 25.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 26.

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Art. 27.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI


Art. 28.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Non è posto limite al tipo matrimonio, purchè esso sia consenziente da tutte le parti mosse in causa.

Art. 29.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 30.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 31.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 32.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 33.

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno dodici anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI


Art. 34.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro traxiano all'estero.

Art. 35

La Repubblica tutela in particolare il commercio, come più alta forma di lavoro.
Cura la formazione di associazioni professionali tra commercianti, riconosciute in appositi albi delle Gilde.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad incrementare e migliore il commercio.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera e incoraggiata.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone disagiate.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.


TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.


Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei Comuni e del Senato dei Mercanti della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione, o da leggi ad essa antecedenti.

Art. 56.

La Camera dei Comuni è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57.

Il Senato dei Mercanti della Repubblica è eletto a base planetaria.
Il numero dei senatori elettivi è di dieci a pianeta.
La ripartizione dei seggi tra i pianeti è regolata da leggi planetarie.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età, quando non diversamente indicato dalle leggi planetarie.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Tetrarca.

Art. 60.
La Camera dei Comuni e il Senato dei Mercanti della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o di un Tetrarca, anche se non in carica secondo l'Ordine, o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.


Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Comuni.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.



Sezione II

La formazione delle leggi.



Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Tetrarca in carica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Tetrarca, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, egli ha diritto di veto, salvo l'approvazione di almeno due altri Tetrarchi.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli planetari.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Comuni.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Tetrarca può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando questo avviene, essi devono il giorno stesso essere presentati per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Qualora le Camere non approvassero tali decreti, essi diventeranno egualmente legge se approvati da almeno altri due Tetrarchi.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Tetrarca i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Queste ratifiche hanno valore consultivo, e non vincolante.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


TITOLO II
I TETRARCHI

Art. 83.

Il Consiglio della Tetrarchia sarà composto dai quattro Tetrarchi, che si assegnano questa carica vita natural durante, o fino alla volontaria rinuncia, o alla dimostrata incapacità di reggere il ruolo.
Essi regneranno su Trax per un anno ciascheduno come Primus, per poi cedere a rotazione il seggio fino al compimento di un ciclo.
Il Primus che inaugura questo ciclo è Tarakex Kerax, cui succederanno nell'Ordine Sentepeth Kujuh Therert, Chan-Hal e Haaleek Enrun, che sarà l'Ultimo dell'Ordine.
Durante il periodo in cui non è in carica il Tetrarca si vede riconosciuto il titolo di Ministro, secondo le sue capacità e le necessità di Trax. Qualora rinunciasse a tale ruolo, avrà diritto a sedere nel Senato dei Mercanti della Repubblica.
Quando un Tetrarca dovesse venire a mancare, si procederà tramite una votazione congiunta della Camera dei Comuni e di quella dei Mercanti a scegliere il suo successore. Esso dovrà avere l'approvazione di almeno uno dei Tetrarchi in carica.
L'elezione del Tetrarca ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Tetrarca ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

Art. 85.

La carica di Tetrarca è a vita.
Qualora esso decada, secondo quanto elencato precedentemente, l'elezione ha luogo entro trenta giorni dal suo lascito.

Art. 86.

Le funzioni del Tetrarca in carica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Tetrarca successivo nell'Ordine.
Qualora anch'esso sia impossibilitato, o non vi siano altri tetrarchi eccettuato il precedente, il ruolo è ricoperto dal Presidente della Camera dei Mercanti.

Art. 87.

Il Tetrarca è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Esercita i diritti di veto e di creazione di leggi.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti a titolo consultivo, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Art. 89.

Nessun atto del Tetrarca è valido se non è controfirmato dagli altri Tetrarchi, che ne assumono la responsabilità.

Art. 90.

Il Tetrarca non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e da almeno due Tetrarchi.

Art. 91.

Il Tetrarca, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


TITOLO III
IL GOVERNO

Sezione I


Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Tetrarca e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Tetrarca nomina i ministri.

Art. 93.

I ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Tetrarca della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Tetrarca dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato dei Mercanti della Repubblica o della Camera dei Comuni, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.



TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.


Art. 99.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 100.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 101.

Il Consiglio dei Tetrarchi e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 102.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Tetrarca.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio planetario.

Art. 103.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 104.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 105.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 106.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 107.

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 108.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.



Art. 109.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 110.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 111.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


TITOLO V

I PIANETI, LE ZONE, I COMUNI


Art. 112.

La Repubblica è costituita dai Pianeti, dalle Zone, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dallo Stato.
I Pianeti, le Zone, le Città metropolitane e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Junfort City è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 113.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dai Pianeti nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con il Senato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti al Senato;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Zone e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con il Senato dei Pianeti; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti, aeroporti e spazioporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere planetario; enti di credito fondiario e agrario a carattere planetario. Nelle materie di legislazione concorrente spetta ai Pianeti la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione diretta dello Stato.
Spetta ai Pianeti la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega ai Pianeti. La potestà regolamentare spetta ai Pianeti in ogni altra materia. I Comuni, le Zone e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi planetarie rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge planetaria ratifica le intese del Pianeta con altri Pianeti per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Art. 114.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Zone, Città metropolitane, Pianeti e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Zone e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
Stato, Pianeti, Città metropolitane, Zone e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 115.

I Comuni, le Zone, le Città metropolitane e i Pianeti hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Zone, le Città metropolitane e i Pianeti hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Zone, alle Città metropolitane e ai Pianeti di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Zone, Città metropolitane e Pianeti.
I Comuni, le Zone, le Città metropolitane e i Pianeti hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 116.

Il Pianeta non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra Pianeti, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra Pianeti, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi dei Pianeti, delle Città metropolitane, delle Zone e dei Comuni nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 117.

Sono organi del Pianeta: il Consiglio planetario, la Giunta e il suo Governatore.
Il Consiglio planetario esercita le potestà legislative attribuite al Pianeta e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta planetaria è l'organo esecutivo dei Pianeti.
Il Governatore planetario rappresenta il Pianeta; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato al Pianeta, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 118.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Il Governatore è invece nominato dal Consiglio dei Tetrarchi, con un mandato variabile ed sempre rimovibile.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta planetaria e ad una delle Camere del Parlamento.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri planetari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Governatore nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 119.

Ciascuna Pianeta ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi del Pianeta e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti planetari.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio planetario con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge è richiesta l'apposizione del visto da parte di un Tetrarca, anche non in carica.
In ogni Pianeta, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra il Pianeta e gli enti locali.

Art. 120.

Nei Pianeti sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dalla capitale planetaria.

Art. 121.

Con decreto del Tetrarca sono disposti lo scioglimento del Consiglio planetario e la rimozione del Governatore planetario che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 122.

Il Governo, quando ritenga che una legge planetaria ecceda la competenza del Pianeta, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi al Consiglio dei Tetrarchi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Il Pianeta, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altro Pianeta leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi al Consiglio dei Tetrarchi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 123.

Sono riconosciuti i seguenti Pianeti:

Junfort Station;
Aquaris;
Kilmak;
Fwillsving;
Palanhi;
Denarii Nova;
Carida.

Art. 124.

Sarà possibile, per entità planetarie che ne faranno richiesta, essere unite alla Repubblica quale nuovi Pianeti, con tutti gli status che ne conseguono.



TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

Il Consiglio dei Tetrarchi.


Art. 125.

Il Consiglio dei Tetrarchi giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e dei Pianeti;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e i Pianeti, e tra i Pianeti;
sul veto, sulle azioni di legge e su quanto altro concerne esclusiva circa il potere legislativo, amministrativo e giudiziario per il Consiglio stesso.

Art. 126.

Il Consiglio dei Tetrarchi è composta di quattro membri, nominati a vita, più vari membri consultivi quali il Governo nella figura dei suoi ministri.

Art. 127.

Quando il Consiglio dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli planetari interessati.

Art. 128.

Contro le decisioni del Consiglio dei Tetrarchi non è ammessa alcuna impugnazione.


Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 129.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli planetari. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
A tal punto interviene il Consiglio dei Tetrarchi, che deve approvare la legge a maggioranza semplice.

Art. 130.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.




Data a Junfort City, addì ventisettesima rotazione, dodicesima luna, anno 5015.


Tarakex Kerax

Controfirmano:

I membri del Consiglio dei Tetrarchi:

Sentepeth Kujuh Therert
Chan-Hal
Haaleek Enrun

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Yuzhaaak
 
Atto 231, Codice b450/novo

Atto circa i traditori.

In relazione alla Legge 31, codice 34/novo;
Visti i capi di accusa portati dalla Tetrarchia;
Vista la flagranza di reato;

Si dispone che

Il cittadino Rune Haak è posto in arresto, in attesa del processo, per le accuse di Alto tradimento verso lo Stato.

Codice standard: 1315016aa12
 
Legge 231, Codice 450/novo

Legge Assegnativa.

Vengono rese note, secondo decreto della Tetrarchia, le sue seguenti cariche:

Chan-Hal è nominato governatore di Fwillsving
Yuzhaaak è nominato governatore di Junfort Station
Gunray è nominato governatore di Aquaris
Tarakex Kerax è nominato governatore di Kilmak

Secondo la volontà sovrana di Trax.


Haaleek Enrun è scelto come Ambasciatore permanente presso il Senato

Secondo la volontà sovrana di Trax.


Gahal Therert è nominato Esarca dell'Esercito
John Mc Jullen è nominato Shang wei della Flotta del Nucleo

Secondo la volontà sovrana di Trax.


Valerie Ussed è posta a capo del Progetto Automatizzazione della Flotta

Secondo la volontà sovrana di Trax.
 
Legge 11, Codice 67/novo

Lex Gilde.

Vengono rese note, secondo decreto della Tetrarchia, le seguenti norme:

Viene stabilito che:

Art. 1​

Ogni mercante, qualora esso raggiunga un censo pari a 35.000 crediti Trax standard, ha diritto a consociarsi ad una Gilda planetaria o extraplanetaria di mercanti.
Ogni mercante, qualora tali Gilde non soddisfacciano i suoi interessi, ha diritto a fondare una propria Gilda, purchè abbia almeno tre soci.
E' stabilito quindi in tre il numero minimo di soci di una Gilda, e in cento quello massimo.

Art. 2​

Le Gilde promuovono i commerci e i liberi scambi di merci, nei limiti dettati loro dalle leggi planetarie.
Le Gilde sono da considerarsi esenti, come enti, da pagamenti di tasse planetarie, in quanto soggette a tassazione esclusivamente statale.
Tale norma non è ovviamente estesa agli appartenenti alla Gilda, i cui redditi personali sono soggetti a normale tassazione.
L'imposta unica sui ricavi delle Gilda è da intendersi in una aliquota del 7% del profitto netto della Gilda stessa.

Art. 3​

Il capitale sociale delle Gilde è da considerarsi sottoposto a vincolo di stato, e sarà quindi passibile di incameramenti statali coatti.
E' tuttavia tutelato il rimborso di tali cifre al termine delle necessità dello Stato stesso.

Art. 4​

Ogni Gilda è chiamata a darsi un regolamento interno, secondo volontà dei propri membri e sottostando alle leggi statali.
Nessuna Gilda potrà dotarsi di truppe o milizie di alcun tipo, pena l'immediata distruzione, l'arresto dei membri per Alto Tradimento e l'incameramento del suo capitale sociale.

Art. 5​

Nei rapporti con altre popolazioni le Gilde possono attuare comportamenti in totale autonomia rispetto alla politica dello Stato, fermo restando il divieto assoluto ad atti aggressivi o di riduzione delle libertà personali o violazione delle leggi degli altri Stati.

Art. 6​

E' fatto divieto assoluto ai membri delle Gilde il candidarsi per la Camera dei Comuni.
 
Legge 441, Codice 342b/novo

Lex Difesa.

Vengono rese note, secondo decreto della Tetrarchia, le sue seguenti norme:

A partire dal momento della firma di questa legge, viene istituito il Mora Adeia.
Essa assume funzione di polizia di prevenzione, d'indagine e cattura.

A partire dal momento della firma di questa legge, viene istituito il Mora Nomisma.
Essa assume funzione di polizia amministrativa.

A partire dal momento della firma di questa legge, viene istituito il Mora Desmoterion.
Essa assume funzione di polizia giudiziaria e penitenziaria.

Per ognuno di essi è previsto un comando a livello planetario, e un comando generale a livello statale.
Viene inoltre stabilito secondo l'Atto Attuativo n° 45, Codice b33/novo, la loro stutturazione a livello planetario, zonale, di cittadino e comunale.

Ad essi si aggiungeranno corpi di polizia a carattere comunale, con deleghe in materie di traffico, polizia tributaria, sicurezza stradale e regolamentazione civile.

Questi corpi integrano e sostituisco ogni corpo di Polizia precedentemente esistente.
 
Alto