Sull'ordine pubblico
In risposta ai numerosi eventi di violenza cui uomini e donne di Toscana sono stati testimoni si legifera quanto segue:
Per ogni uomo e donne della Repubblica di Toscana, di ogni ceto, di ogni professione e di ogni religione sia esplicitamente fatto divieto di compiere atti di violenza e di rottura all’ordine pubblico. Nessun tipo di attacco verso altri uomini e donne sarà tollerato in alcun modo.
Per coloro che, nonostante l’esplicito divieto, compiano atti violenti e che ledano l’ordine pubblico della nostra Repubblica siano comminate le seguenti pene:
In risposta ai numerosi eventi di violenza cui uomini e donne di Toscana sono stati testimoni si legifera quanto segue:
Per ogni uomo e donne della Repubblica di Toscana, di ogni ceto, di ogni professione e di ogni religione sia esplicitamente fatto divieto di compiere atti di violenza e di rottura all’ordine pubblico. Nessun tipo di attacco verso altri uomini e donne sarà tollerato in alcun modo.
Per coloro che, nonostante l’esplicito divieto, compiano atti violenti e che ledano l’ordine pubblico della nostra Repubblica siano comminate le seguenti pene:
- Un periodo di reclusione da 3 a 12 mesi presso le prigioni della città di appartenenza
- Una ammenda economica proporzionale alle proprietà del colpevole e della sua famiglia di appartenenza