[Repubblica di Siena] Riforme Della Respublica Sanensis

L.Arrotino

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Il Consiglio Comunale della Respublica Sanensis, viste le necessità di riorganizzare gli organi comunali per incrementare il buon governo della città e del contado, decreta le modifiche della divisione territoriale, della riorganizzazione militare, dell'abrogazione e dell'istituzione degli organi statali.


I. Del territorio della Respublica
Sia decretata la divisione del territorio repubblicano in parti quattro: la Città di Siena, il Contado di Siena, il Contado di Manciano, il Contado di Talamone. Sia tale divisione di miglioramento alla riscossione tributaria e gabellare di ogni cittadino della Respublica Sanensis, alla gestione del territorio ed alla produttività della servitù.
Sia pertanto decretato il riassetto militare e di competenza delle Societas o Compagnie Militari della Repubblica in maniera consona alla tutela ed alla gestione dei Tre Contadi in cui risiedono, mantenendo gli impegni ed i giuramenti fatti secondo la legge d'Istituzione delle sudette Societas.


Ibis. Della Città di Siena
Sia decretata la divisione in Terzi della Città di Siena, a miglioramento e definizione delle zone di competenza delle Compagnie Militari della Repubblica, ed al miglioramento della gestione interna delle aree edificabili e d'uso comune, in virtù dell'evidente espansione dell'urbe e dell'unione dei borghi di Camollia e di San Martino alla Città. Sia diviso pertanto il territorio cittadino nel modo seguente:
- il Terzo di Città, comprendente il territorio antico della città intorno al Duomo ed a Santa Maria della Scala, identificato nelle Contrade dell'Aquila, della Chiocciola, della Quercia, dell'Onda, della Pantera, della Selva e della Tartuca;
- il Terzo di Camollia, comprendente il territorio settentrionale della città nel vicinale di Porta Camollia, identificato nelle Contrade del Bruco, del Drago, della Giraffa, dell'Istrice, del Leone, della Lupa, del Gallo e dell'Oca;
- Il Terzo di San Martino, comprendente il territorio meridionale dela città nel vicinale della Porta Romana, identificato nelle Contrade della Civetta, dell'Orso, del Leocorno, del Nicchio, della Torre, della Spadaforte, della Vipera e di Valdimontone.
Sia pertanto decretato il riassetto militare e di competenza delle Societas o Compagnie Militari della Repubblica in maniera consona alla tutela ed alla gestione delle Contrade a loro assegnate, mantenendo gli impegni ed i giuramenti fatti secondo la legge d'Istituzione delle sudette Societas.


II Degli organi statali; la Biccherna
Sia istituita la Biccherna, ovvero l'organo di riscossione tributaria e gabellare della Respublica Sanensis. Sia la Biccherna guidata dal Camerlengo, scelto dal Console fra le famiglie nobili d'estrazione mercantile della Città e del Contado di Siena. Sia dovere del Camerlengo scegliere quattro Provveditori, ognuno predisposto alla riscossione tributaria e gabellare nei Contadi e nella Città di Siena tramite scelta di Esattori in numero bastevole a coprire la popolazione della zona assegnata. Sia fatto ordine che copia del registro dei nati e dei morti della Respublica, custodito nella chiesa di Santa Maria Assunta, sia mantenuto e aggiornato dagli ufficiali della Biccherna, per migliorare e mantenere efficiente la riscossione tributaria.


III Degli organi statali; il Collegio del Cambio
Sia istituito il Collegio del Cambio, ovvero l'opera repubblicana di custodia del danaro e delle valute delle famiglie Senesi, dei Contadi e dei clienti esteri. Sia il Collegio presieduto dai Triumviri, identificati dal Console dell'Arte dei Mercatanti e del Cambio, dal Camerlengo dela Biccherna e dal Console della Repubblica, e sia compito del Collegio estendere le opere mercantili della Repubblica nel mondo, acquisendo edifici adeguati nelle città dei Regni d'Europa e garantendo forma comune di riscossione a mezzo di Lettere di Credito, autenticate dagli ufficiali del Banco del Collegio, in ogni Banco del Collegio d'Europa.


IV Degli organi statali; il Consiglio dei Probi et Boni Homini
Sia riunito ed accorpato nel Consiglio dei Probi et Boni Homini il lavoro dei Probi e dei Boni Homini. Sia pertanto deciso che le dieci magistrature per le decisioni di giustizia civile e di giustiza commerciale vengano assegnate in tal divisione: sei di esse alla fazione del Console, tre di esse alla fazione rivale, una di esse alla fazione sconfitta.
Sia dovere del Consiglio dei Probi et Boni Homini decidere in materia di pene ed ammende per coloro che saranno portati a loro cospetto, a seguito di giusto processo e giusto accertamento delle prove e delle testimonianze. Sia loro possibilità ordinare alle Compagnie Militari di prelevare un cittadino della Respublica per tradurlo presso le celle del Palazzo Comunale, in attesa del processo, qualora si tema la fuga dell'imputato.
 
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