Codex R. Franciae

Solctis

Chosen one
Noi, Louis VII°, Dei Gratia Rex Francorum et Franciae, attraverso Éléonore de Guyenne nostra consorte et Duchessa d'Aquitania et Guascogna promulghiamo questo editto affinchè sia riformato l'utilizzo, l'interpretazione e la gestione del diritto nel territorio del nostro cristianissimo Regno di Francia. Questo codice avrà il fondamentale compito, per nostra precisa volontà et disegno, di unificare finalmente l'eredità giustinianea, le consuetudini, il diritto feudale, il diritto ecclesiastico, il diritto pubblico e quello privato in un unico codice valente per l'intero Regno.

Index

Pars 1 - De Corpus Iuris Civilis (Iustinianeum)
Pars 2 - De Iura propria et comunalis
Pars 3 - De Corpus Iuris Ecclesiastici Regni Franciae
Pars 4 - De Liber Feudorum
Pars 5 - De Ius Commune et Ius Regium
Conclusio

Pars 1 – De Corpus Iuris Civilis (Iustinianeum)

A partire dall'esperienza romana, redatta dal valente e saggio Imperatore Giustiniano, ci troviamo ora a dover recuperare quel sostrato romano, quella esatta et matematica disposizione latina, quel mirabilissimo esempio di ingegno et valenza che fu dei giuristi romani.
Perdutosi nel tempo, tra la venuta del nostro popolo nelle nostre meravigliose Terre dei Franchi, seguitamente al caos scaturito alla decadenza et alla caduta dell'Impero dei Romani d'Occidente e la disgregazione del potere et della ratio dei predecessori romani, noi, comandiamo et diamo disposizione affinchè sia fatto un lavoro di accurata e fedele redazione dei testi romani in un nuovo e mirabile codice giuridico; il tutto compilato in latino et langue d'oil.

Pars 2 – De Iura propria et comunalis

Sempre fautori dello sviluppo, della libertà e degli sforzi dei nostri sudditi per assicurare la prosperità e la ricchezza del Regno et, al contempo, di produrre un sincero rinnovamento dell'esperienza sociale e cittadina diamo ordine di raccogliere, in un testo bilingue latino, langue d'oil, l'insieme dei diritti, delle usanze, delle consuetudini e delle leggi delle città e delle comunità cittadine del Regno. Altresì diamo mandato affinchè sia fatta una raccolta fedele e rigorosa, delle esperienze giuridiche e delle convenzioni e degli statuti delle più importanti esperienze comunali a noi vicine. Siano quindi confrontate e raccolte le attività legislative e le opere dei maggiori giureconsulti del nostro tempo affinchè sia redatta una raccolta in grado di porre il Regno all'avanguardia nel diritto e nella giustizia.

Pars 3 – De Corpus Iuris Ecclesiastici Regni Franciae

In un sereno rapporto di collaborazione et efficace lotta per l'affermazione dell'unica, vera et giusta Fede Cristiana, al servizio fedele e pronto del nostro amato Pontefice et della Chiesa di Roma nostra guida, noi sovrane maestà di Francia, decretiamo la raccolta, l'analisi et la redazione di un corpo di leggi attestante il diritto ecclesiastico et la gestione degli affari giuridici della Chiesa nel nostro cristianissimo Regno di Francia. All'interno di questo Codice dovranno trovarsi tutti le principali et maggiormente conosciute tesi di giurisperiti, dottori in legge e membri del Clero che, dalla fondazione del Regno, hanno discusso, trattato e dibattuto di diritto ecclesiastico, ossia dei rapporti tra la Chiesa et le Istituzioni secolari. La trattazione ed il Codice andranno redatti in latino et in langue d'oil.

Pars 4 - De Liber Feudorum

Nella nostra tradizione feudale, per una autentica e fedele codificazione, integrazione e garanzia di stabilità per i nostri leali sudditi e per il nostro cristianissimo Regno di francia, le nostre maestà, danno ordine di raccogliere tutte le codificazioni, i diritti, i libri legali e le tradizioni feudali del Regno. Tutto ciò dovrà servire affinchè vi sia un'unica legge feudale valente per tutto il regno, a monito per qualunque tentativo di destabilizzazione e danneggiamento del Regno ed affinchè sia portata giustizia equa et cristiana nelle dispute dei nostri fedeli et leali sudditi, vassalli et feudatari.
L'opera sia redatta in edizione bilingue latino, langue d'oil.

Pars 5 – De Ius Commune et Ius Regium

Nell'ottica della codificazione dello Ius Commune, del nostro diritto pubblico, generale e garantito di tutta l'opera risultante dalla gestione pubblica del diritto attraverso di noi, sovrane, cristianissime et legittime maestà del Regno di Francia, diamo ordine di codificare et unificare tutte le legislazioni pubbliche e le consuetudini scritte del diritto pubblico del nostro Regno.
Diamo inoltre comando affinchè siano raccolte le novazioni, le lettere, le opere et i libri trattanti il diritto regio, le potestà reali e le consuetudini di governo regie e tutto ciò che possa riguardare la figura giuridica del sovrano. Siano inoltre raccolte, in appendice, brevi raccolte sintetiche ma esaustive, riguardo le principali consuetudini regie dei principali regni d'Europa.
L'opera sia redatta in lingua latina et in langue d'oil.

Conclusio -

L'opera tutta, denominata ufficialmente Codex Regni Franciae, dovrà costituire una pietra miliare del diritto della nostra epoca, mirabile et arditissimo ponte di collegamento tra i legislatori romani e le tradizioni del nostro popolo. Fulgido esempio et faro splendente nelle tenebre del caos e della violenza che affliggono i nostri tempi et la nostra Civiltà Cristiana. Altresì, questo mirabile sforzo, sarà affidato nella sua stesura, codificazione e trascrizione ai più grandi giurisperiti, giureconsulti e dottori in legge del nostro cristianissimo Regno di Francia ed a tutti coloro che, in possesso di adeguate capacità, desidereranno trasferirsi dalle altre corti d'Europa. Questa pietra miliare del diritto costituirà la base del nostro diritto e seguirà la seguente disposizione gerarchica dal massimo grado al minore:

Ius Regium et Ius Commune – Diritto quadro entro cui si muoveranno tutti gli altri diritti
Liber Feudorum – Diritto dei nostri sudditi feudatari et vassalli, riguardo la loro totale legislazione
Iura propria et Comunalis – Diritto dei sudditi privi di titoli feudali e del popolo

Il Corpus Iuris Ecclesiastici Regni Franciae rimarrà in posizione particolare et, premessa la sua funzione chiarificatrice et generale per il Regno nostro, sarà trattato secondo i rapporti che le nostre maestà riterranno opportune con Santa Madre Chiesa et il nostro amato Pontefice.

Pro, Louis VII°, D.G.R.F. & F.

Éléonore de Guyenne, D.A & G., C.P. R.F. & F.
Sigillo in calce del Regno








 

Mourinho

Get a life
Fantacalciaro
Una copia del Codice del Tempio arricchita di nobilissime miniature viene consegnata dagli ufficiali del Maestro di Francia ad Éléonore de Guyenne.

Sulla prima pagina è scritto:

"Ad Éléonore de Guyenne, dolcissima et nobilissima et cristianissima Regina di Francia et Duchessa d'Aquitania et Guascogna, nella benedizione del Signore.

L'Ordine del Tempio di Gesù Cristo Risorto Vi augura che il proprio dono possa rivelarsi un utile consultazione o considerazione nella redazione del Codex R. Franciae, in special modo nella Pars 3 riservata al diritto monastico."
 

Solctis

Chosen one
Con grande apprezzamento, in veste di Regina et reggente del Regno, Éléonore de Guyenne, riceve il dono dei pii Compagni d'armi di Cristo e del Tempio, spade della Civiltà Cristiana, amici del Regno.
In una missiva, redatta personalmente da Éléonore, oltre che i ringraziamenti e gli auguri per il proseguimento della Santa Missione intrapresa dagli amici del Tempio, la Regina allega et invia una coppia di anelli recanti il leone aquitano ed il giglio di Francia finemente coniugati dai migliori orafi del Regno.
Uno per il Maestro di Francia dell'Ordine ed uno per il Gran Meastro di Lusitania.
 

Toga!

Chosen one

La notizia dell'editto fu presa in parte con gioia, in parte con sospetto da tutto il regno. Si attendeva di verificare alla prova dei fatti ciò che di buono la regina e il re avevano promulgato. I regali dei templari furono notati a corte, ragion per cui qualcuno invidiò altri divennero più mansueti.

FRANCIA ottiene:
-Codice Legale introdotto nel box Unità Speciali. L'avanzamento dipenderà dalla quantità di monete di investimento turno per turno.
-Ducato di provenza +10% in contropotere
-Templari +10% in contropotere
-Curia Cluniacense -10% in contropotere
 
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